IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE


I presupposti della legge 230/98, che istituiva il servizio civile obbligatorio, in alternativa al servizio militare, sono decaduti con la legge n. 331 del 14/11/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato abolito il servizio militare obbligatorio. Alla fine della XIII Legislatura, anche per far fronte alle aspettative degli Enti che operano nel sociale e che avevano trovato negli obiettori una insostituibile risorsa, è stata approvata la legge n. 64 del 6 marzo 2001 (pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 68 del 22 marzo 2001) che istituisce il servizio civile nazionale.

L'articolo 1 finalizza Il SCV a:
a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.

Le norme che disciplinano il SCV sono contenute in un apposito decreto legge attuativo della delega al governo prevista dalla legge istitutiva.

Ogni anno il Presidente del Consiglio, sulla base delle risorse economiche del Fondo nazionale per il servizio civile, determina, con proprio decreto, il numero di giovani che può essere ammesso al servizio.

Con i bandi emanati nel 2005 sono stati impegnati nel servizio civile volontario circa 40.000 giovani.